STATUTO
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
LA VELENOSA
Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata
Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 è costituita un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “APS LA VELENOSA”. L’acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l’Associazione è scritta nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
L’Associazione ha sede nel Comune di Belluno (provincia di Belluno).
Il cambio di sede all’interno dello stesso comune può essere deliberato dall’assemblea sociale non comporta modifica statutaria.
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, 18 e 33 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione è il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente Statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare, quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione. Nell’ambito delle finalità dei i principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente Statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre degli articoli n.36 e seguenti del Codice civile.
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.
Titolo II - Attività esercitate
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente Statuto:
- attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale, come specificate al successivo art.5;
- attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi;
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Decreto Legislativo 117/2017.
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell’art.6 del Decreto Legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.
In particolare, puoi effettuare:
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi, dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art.70 del Decreto Legislativo 117/2017;
- in quanto affiliata AICS, ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, la somministrazione di alimenti e di bevande nei confronti dei propri scritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
Titolo III - Attività Funzionamento e Amministrazione
Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Puoi inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale, senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017, l’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro, dipendente, o di altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati. Per l’organizzazione e gestione dell’attività sportive dilettantistiche, l’Associazione può ricorre da tutte le prestazioni di lavoro sportivo, previste dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche con i criteri di cui l’articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017. Sono in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 117/2017, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.
L’esercizio sociale si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, il bilancio d’esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 €, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documentata inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017, per quanto applicabili. Secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017, se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore a un 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni. Il bilancio sociale deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000 €, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’Associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest’ultima definita dall’articolo 8, comma 3 del Decreto Legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente Statuto.
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell’Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli enti associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- dalle convenzioni con enti pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso sia istituito l’Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni negli orari stabilito il Consiglio Direttivo. Posso inoltre tenere copia delle deliberazioni adottate facendole richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sullo stabiliti dal regolamento dell’Associazione.
Titolo IV - Gli Associati
L’Associazione non dispone limitazioni all’amissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all’Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto, e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall’articolo 35 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017. Se si associano altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al 50% del numero dell’Associazione di promozione sociale associate. Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso di associati di minore età, La domanda è presentata da chi necessita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione presentata dalle gare rappresentante a tali enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni della data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell’accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, a richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L’interessato, nei successivi 30 giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L’accoglimento della richiesta dà diritto a rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, e leggono domicilio per i propri rapporti sociali presso la sede dell’Associazione. La quota sociale corrisposta dall’associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione. A proventi, non è nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, a carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità, le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal regolamento.
Gli associati hanno diritto:
- a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da esse promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che si comportano;
- ad usufruire dell’assicurazioni, agevolazione convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a frequentare i locali dell’Associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi leggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali;
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino da allora sono rappresentati dei rapporti sociali da chi necessita la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati dell’Associazione aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
Gli associati sono tenuti:
- a sostenere la finalità dell’Associazione;
- all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dell’attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione;
Gli associati perdono tale qualifica:
- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell’Associazione;
- per decesso;
- per l’espulsione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- per espulsione a seguito di sanzione combinata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
- per decadenza, a seguito del mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal regolamento;
Competente in merito all’esclusione e all’espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l’associato può ricorrere, entro 60 giorni della data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera su richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
Associato può sempre recedere dall’Associazione. Il recesso effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. In ogni caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell’Associazione, gli associati, o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L’Organo di Controllo, se nominato;
È il massimo organo dell’Associazione determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative. Alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le provocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
Invia ordinaria si riunisce una volta all’anno, entro il 30 aprile di ogni anno. Invia straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati, aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni della richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Presidente Statuto.
Quale assemblea ordinaria:
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva il regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ha previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal lato costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno;
Quale assemblea straordinaria:
- approva e modifica lo Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal lato costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno;
In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile. Nelle assemblee straordinarie che provano e modificano lo Statuto, deliberano, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, deliberano lo scioglimento dell’Associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente gli articoli 26,27 e 28 del presente Statuto.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devozione del suo patrimonio di cui agli articoli 26,27 e 28 del presente Statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega, oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del terzo settore, con delibera dell’assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per l’appello nominale. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Non possono partecipare all’assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.
È eletto dall’assemblea sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato. Quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
- mantiene i rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell’assemblea sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- coadiuva il Presidente della predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’assemblea per l’approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, 1 o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di esse conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa la missione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’Associazione, nonché l’esclusione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza di altri organi;
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta da presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall’art.24 del presente Statuto.
Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo delle modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno tre giorni della data di svolgimento.
Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio divertivo devono chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall’art.26 del Decreto Legislativo 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi. Se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
È eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Qualora l’Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi, due dei limiti fissati dall’art. 30 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017, l’assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l’Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. L’Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti, di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. L’Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell’assemblea, anche se non ricorre obbligo di legge. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Associazione.
Le riunioni delle Assemblea, ai sensi dell’art.24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, ha le stesse condizioni di cui sopra.
Titolo VI - Disposizioni varie e finali
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l’Associazione si scrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, essa si scrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sino all’iscrizione dell’Associazione nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del RUNTS, l’acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza nella comunicazione con il pubblico.
Per le modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
L’assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l’approvazione delle modifiche statutarie.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
L’Associazione si dota di un regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente statuto, sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applica alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’assemblea maggioranza assoluta dei partecipanti.